21.50 di spese effettive non soggette a IVA. A fronte di un’istanza di gratuito patrocinio datata 18 febbraio 2014, egli ha giudicato equo remunerare le prestazioni esposte dalla legale dal 1° gennaio 2014, escludendo di riflesso quelle esposte prima di allora. 4. Con reclamo 18 aprile 2014 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione di cui chiede la riforma nel senso di approvare integralmente la nota professionale da lei presentata, e meglio fissando l’indennità a fr. 3'406.60 di cui fr. 2'849.40 di onorario, fr. 284.95 di spese soggette a IVA, fr. 250.75 d’IVA (8% su fr. 3'134.35) e fr. 21.50 di spese effettive non soggette a IVA.