Con domanda 26 marzo 2014 anche PI 2 ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio. 2. All’udienza tenutasi il 26 marzo 2014, previa discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa riguardo alla riduzione del contributo alimentare per il figlio L__________, modifica che il Pretore ha in quel contesto omologato. Il primo giudice ha quindi riconosciuto all’istante il gratuito patrocinio nella persona dell’avv. RE 1, ponendo nondimeno a suo carico la tassa di giustizia e le spese (fr. 100.-) poiché egli, in sede di udienza, aveva limitato la domanda di assistenza giudiziaria al solo gratuito patrocinio, assumendosi le spese processuali.