{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-47_2014-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118109&nX40_KEY=4921579&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "443c87085054e37355a1baab758371ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2014 13.2014.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gratuito patrocinio. Remunerazione del patrocinatore. Retroattività"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:49:49", "Checksum": "86663ea6b24a74510ca02ec3b4216724", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2014 13.2014.47\nRegesto:\nGratuito patrocinio. Remunerazione del patrocinatore. Retroattività\n\n\nLa concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.8; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d e 3e; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a) sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a).\n9. Nel caso concreto la reclamante rimprovera al Pretore di non averle riconosciuto integralmente la remunerazione per le prestazioni da lei effettuate prima dell’inoltro dell’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale, consistite in colloqui, scambi di e-mail con la legale di controparte oltre che con il proprio cliente, analisi della situazione contabile e conteggio degli alimenti (reclamo, pag. 5 n. 2c).\n9.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in tema di tassazione delle note d’onorario dei patrocinatori operanti in regime di assistenza giudiziaria, l’istanza superiore esamina l’apprezza- mento dell’istanza inferiore con riserbo e interviene unicamente quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che rientrano nelle incombenze del difensore d’ufficio e l’indennità non è rapportata in modo ragionevole al servizio prestato dall’avvocato (DTF 122 I 1 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_951/ 2013 del 27 marzo 2014 consid. 4.2, 6B_109/ 2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3, 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 2.2).\n9.2 A fronte di un’istanza presentata il 18 febbraio 2014 il Pretore ha correttamente riconosciuto anche le prestazioni svolte dal legale a far tempo dal 1° gennaio 2014, tenendo conto del lavoro che l’inoltro di un’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale (contributi alimentari per i figli) e di una domanda di gratuito patrocinio hanno ragionevolmente comportato per l’interessata (decisione impugnata, pag. 2 in alto), ad esclusione invece di precedenti prestazioni relative alla fase negoziale servita per valutare i margini di un possibile accordo\nextragiudiziale a scapito della causa legale che è poi invece seguita. La reclamante non pretende che quanto da lei effettuato prima del 31 dicembre 2013 possa rientrare fra gli atti strettamente connessi con la presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio e dell’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale. Richiamato il principio della non retroattività dell'assistenza giudiziaria, su questo punto la decisione impugnata non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si deve ritenere che il Pretore abbia in qualche modo ecceduto o abusato del suo potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato.\n9.3 È ancora da esaminare in concreto se ricorra un caso eccezionale dell’art. 119 cpv. 4 CPC per riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante tra il 3 novembre 2013 e il 31 dicembre 2014. La risposta non può che essere negativa, già per il fatto che l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio del 18 febbraio 2014 non contiene alcuna richiesta di retroattività, e neppure può essere intesa in tal senso la lettera 26 marzo 2014 accompagnatoria della nota professionale, con la quale l’interessata ha evidenziato che “prima dell’inoltro delle istanze vi sono state delle trattative tra i rispettivi legali, che purtroppo non sono andate a buon fine”, tanto che la decisione 26 marzo 2014 con cui il Pretore ha concesso l'assistenza giudiziaria non accenna in qualche modo a una retroattività della medesima al 4 novembre 2013 (verbale d’udienza, pag. 2 in basso). Neppure il fatto che \"il periodo utile\" dedicato dalla reclamante alle trattative per raggiungere un accordo extragiudiziale, considerate le sue assenze per malattia, sia stato di \"poco più di due mesi\" (reclamo pag. 5 in basso) costituisce poi un caso eccezionale ai sensi dell'art. 119 cpv. 4 CPC.\n10. Il reclamo deve quindi essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 350.– (art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 18 aprile 2014 dell’avv. RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 350.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 18 aprile 2014 alla controparte):\n|\n|\n– ; – . |\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}