{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-47_2014-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118109&nX40_KEY=4921579&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "443c87085054e37355a1baab758371ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2014 13.2014.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gratuito patrocinio. 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A torto il Pretore aveva quindi stralciato l’onorario e le spese da lei esposte per le prestazioni effettuate tra il 4 novembre e il 31 dicembre 2013, limitandosi a considerare l’attività lavorativa svolta dal 1° gennaio 2014 in poi.\n7. Di principio il beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini in Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, pag. 485 ad art. 119; Jent-Sørensen, op. cit., n. 11 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 126 ad art. 119; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger, Kommentar ZPO, 2a ed., 2013, n. 3 ad art. 119; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b; ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7). L’istanza di gratuito patrocinio può altresì essere presentata nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 113 cpv. 1 CPC).\nCon l’art. 118 cpv. 1 lett. c e 119 cpv. 1 CPC, il nuovo codice di procedura civile ha introdotto il principio secondo cui il gratuito patrocinio può comprendere anche la designazione di un patrocinatore d’ufficio per la preparazione del processo, la relativa istanza potendo in effetti già essere proposta prima della pendenza della causa, facoltà questa che va oltre la garanzia minima sancita dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (Trezzini, op. cit., pag. 479 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 89 ad art. 118; Emmel, op. cit., n. 2 ad art. 119). Ciò detto, trattandosi di un diritto che, laddove ne precede la litispendenza (art. 62 CPC), può unicamente sussistere nell’ottica di una ben specifica e determinata procedura giudiziaria o di conciliazione, l’istanza dovrà proporsi all’autorità competente per la futura e imminente vertenza, di cui dovranno evidentemente venir contestualizzati gli estremi (Trezzini, op. cit., pag. 480 ad 119; Bühler, op. cit., n. 82 seg. ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 89 ad art. 118). In tal senso si pensi soprattutto all’elaborazione della convenzione necessaria per il divorzio su richiesta comune (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6674). Va da sé che l’istituto del gratuito patrocinio, essendo funzionale all’esistenza di una causa, nell’eventualità in cui sia stato richiesto e quindi concesso prima della litispendenza, se poi il processo non è presentato e l’attività del patrocinatore d’ufficio così designato è rimasta allo stadio puramente extragiudiziale, il beneficio del gratuito patrocinio non si attiva (Trezzini, op. cit., pag. 476 e seg. ad art. 118).\n8. Tanto nell’uno come nell’altro caso, trattandosi di prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio – e che esulano dagli atti strettamente connessi e necessari alla presentazione della medesima rispettivamente della contestuale azione giudiziaria o istanza di conciliazione (sopra, consid. 7 ab inizio) – si pone la questione della remunerazione retroattiva delle medesime (OGer ZH VO140016 del 30 gennaio 2014 consid. 2.3, PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b). Ora, il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D. Staehelin/ Grolimund, op. cit., n. 65 ad §16; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 119), principio che deve essere esaminato in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio ogni qual volta il “ritardato” inoltro non dipende da un atto di omissione imputabile al legale, rispettivamente quanto esso è la conseguenza di un peggioramento imprevedibile della situazione economica del patrocinato rispetto a quella che esisteva allorquando motivi d’urgenza hanno imposto l’avvio immediato della causa o della procedura di conciliazione o ancora quando il richiedente non è stato informato della possibilità di beneficiare dell’assistenza giudiziaria (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7; Bühler, op. cit., n. 131 ad art. 119, Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 119). In altre parole il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio deve, sotto questo profilo, poter essere ricondotto ad un “motivo scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119)."}