{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-47_2014-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118109&nX40_KEY=4921579&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "443c87085054e37355a1baab758371ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2014 13.2014.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gratuito patrocinio. Remunerazione del patrocinatore. Retroattività"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:49:49", "Checksum": "86663ea6b24a74510ca02ec3b4216724", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2014 13.2014.47\nRegesto:\nGratuito patrocinio. Remunerazione del patrocinatore. Retroattività\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Lardelli e Celio\n|\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente per statuire sul reclamo 18 aprile 2014 presentato dall’\n|\n|\nPI 1 patrocinato dall’RE 1\nnei confronti di\nPI 2 patrocinata dall’PA 2 |\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 18 febbraio 2014 promossa nei confronti di PI 2 e contro il figlio ormai maggiorenne F__________, PI 1 ha postulato la modifica, già in via supercautelare e cautelare, di misure a protezione dell’unione coniugale nel senso di una riduzione dei contributi alimentari dovuti ai figli F__________ e L__________. L’interessato ha altresì chiesto il beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza dello Studio dell’__________, e quindi dell’avv. RE 1. In quanto rivolta nei confronti del figlio F__________, la domanda di diminuzione dei contributi alimentari è stata respinta in ordine, dovendosi al riguardo seguire la via della procedura semplificata e del tentativo obbligatorio di conciliazione. Con domanda 26 marzo 2014 anche PI 2 ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio.\n2. All’udienza tenutasi il 26 marzo 2014, previa discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa riguardo alla riduzione del contributo alimentare per il figlio L__________, modifica che il Pretore ha in quel contesto omologato. Il primo giudice ha quindi riconosciuto all’istante il gratuito patrocinio nella persona dell’avv. RE 1, ponendo nondimeno a suo carico la tassa di giustizia e le spese (fr. 100.-) poiché egli, in sede di udienza, aveva limitato la domanda di assistenza giudiziaria al solo gratuito patrocinio, assumendosi le spese processuali. Il gratuito patrocinio è stato parimenti concesso alla controparte.\n3. Con raccomandata del medesimo giorno l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore la propria nota professionale insieme ai dettagli sul dispendio orario, le spese e l’IVA. Con decisione 8 aprile 2014 il Pretore ha tassato la citata nota, riconoscendo un’indennità complessiva di fr. 1'963.90, di cui: fr. 1'635.– di onorario dal 1° gennaio 2014, fr. 163.50 di spese soggette all’IVA, fr. 143.50 di IVA (8% su fr. 1'798.50) e fr. 21.50 di spese effettive non soggette a IVA. A fronte di un’istanza di gratuito patrocinio datata 18 febbraio 2014, egli ha giudicato equo remunerare le prestazioni esposte dalla legale dal 1° gennaio 2014, escludendo di riflesso quelle esposte prima di allora.\n4. Con reclamo 18 aprile 2014 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione di cui chiede la riforma nel senso di approvare integralmente la nota professionale da lei presentata, e meglio fissando l’indennità a fr. 3'406.60 di cui fr. 2'849.40 di onorario, fr. 284.95 di spese soggette a IVA, fr. 250.75 d’IVA (8% su fr. 3'134.35) e fr. 21.50 di spese effettive non soggette a IVA. A suo modo di vedere l’indennità per gratuito patrocinio doveva comprendere tutte le incombenze che, nell’intento di raggiungere una soluzione extragiudiziale, precedevano l’inoltro della relativa\nistanza. Ciò era appunto il caso in concreto, le trattative essendosi protratte per soli 3 mesi e mezzo, durante i quali la reclamante era perfino stata assente per malattia.\n5. L’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC) è parte delle spese giudiziarie (art. 111 CPC; Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art.122; Bühler in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 3 ad art. 121), sulle quali il giudice statuisce di regola con la decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 ad art. 104). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o, in caso contrario, con reclamo (Tappy, op. cit., n. 21 ad art.122 e n. 4 e 5 ad art. 110; Schmid, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 110). L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 31 ad §26). La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale.\nIl giudizio sulla tassazione della nota professionale dell’avv. RE 1, datato 8 aprile 2014, segue l’omologazione con cui il Pretore ha conferito valore di giudicato all’accordo raggiunto tra le parti in occasione dell’udienza di discussione del 26 marzo 2014. Emesso in modo a sé stante, esso statuisce definitivamente sulla remunerazione delle prestazioni di patrocinio d’ufficio operate dalla legale. Si tratta quindi di una decisione finale (art. 319 lett. a CPC; Bühler, op. cit., n. 45 ad art. 122; Jent-Sørensen, op. cit., n. 1 ad art. 122) impugnabile con reclamo a titolo indipendente (art. 110 CPC) la cui trattazione non compete alla terza Camera civile, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\nLa controversia essendo retta dalla procedura sommaria (271 lett. a CPC), il termine per proporre reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto contro la decisione 8 aprile 2014 notificata l’indomani, il reclamo rimesso alla posta il 18 aprile 2014 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile."}