Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– (art. 14 LTG) sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Egli rifonderà all’attore un’adeguata indennità per ripetibili in conformità al Rtar. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 2014 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad CO 1 fr. 1'500.– di ripetibili. 3. Notificazione: | | – ; – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.