E pretendere che di ciò sia fatta semplicemente astrazione e che ai fini della sola azione di scioglimento l’onorario da corrispondere debba remunerare al massimo 2 o 3 ore di lavoro risulta a ben vedere pretestuoso. Infine, per confutare l’ipotesi di una fattispecie analoga ad una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà basti ricordare qui il vano tentativo dopo lo scambio degli allegati di risolvere bonalmente la controversia, a seguito di cui la causa, sospesa, era stata riattivata (act. VI). Una volta di più la censura, infondata, va così respinta. 6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr.