Per l’art. 13 cpv. 1 Rtar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti. 5.2 Già si è detto sul valore del fondo in comproprietà (sopra, consid. 4.2). Ai fini dell’azione di scioglimento resta così determinante la cifra di fr. 539'000.– per il calcolo delle ripetibili da versare all’attore. Ciò posto, al tasso minimo del 4% le ripetibili assommerebbero a fr. 21'560.–. Di modo che, al riguardo, un importo di fr.