– per lo scioglimento) (decisione impugnata, pag. 5 in basso). Le spese processuali fissate dal Pretore meritano così conferma. Infondato, il reclamo va quindi respinto. 5. Il reclamante contesta l’importo di fr. 10'000.– per ripetibili posto a suo carico dal Pretore limitatamente all’azione di scioglimento, e chiede di ridurlo a fr. 800.– (reclamo, pag. 6 n. 3.1 e 3.5). Il calcolo non può dipendere dal solo valore litigioso, oltretutto contestato (reclamo, pag. 7 n. 3.2). Esso deve bensì essere commisurato alle effettive prestazioni svolte dal legale dell’attore e che, avendo il reclamante aderito allo scioglimento, potevano avere richiesto tutt’al più 2 o 3 ore (reclamo, pag. 8 n. 3.3).