Pacifico per entrambi quindi che il valore di stima ufficiale (peraltro del 2004) non fosse più attendibile. Il reclamante non si oppone del resto a che il piede d’asta per la vendita corrisponda a fr. 719'400.– (decisione impugnata, pag. 6 e 7). Peraltro, la perizia ha altresì tenuto conto di un correttivo per mediare l’indiscusso aumento di valore del fondo negli anni (referto peritale 28 marzo 2012, pag. 12). Non vi era così motivo affinché il calcolo degli oneri processuali dovesse prescindere dal valore venale di fr. 719'400.– (per la divisione) e da fr. 539'000.– (3/4 di fr. 719'400.– per lo scioglimento) (decisione impugnata, pag. 5 in basso).