Ora, diversamente da quanto lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 4 n. 2.1), l’attore ha chiesto la perizia giudiziaria per determinare il valore commerciale del fondo (verbale d’udienza 23 febbraio 2010, pag. 3) che il Pretore ha appunto ammesso (ordinanza 29 marzo 2010). Al riguardo nulla ha obiettato il convenuto (verbale d’udienza 23 febbraio 2010, pag. 1), aderendo anzi al quesito dell’attore (“Qual è il valore venale complessivo dell’immobile part. n. __________ RFD __________”: act. XVII pag. 3 n. 5 e act. XVIII, pag. 3 n. 5). Pacifico per entrambi quindi che il valore di stima ufficiale (peraltro del 2004) non fosse più attendibile.