, m. 5 ad art. 9). Ciò è segnatamente il caso – come risulta dalla prassi citata dal reclamante – quando le parti non indicano un valore venale e il Pretore nulla accerta al riguardo (ICCA inc. 11.2002.86 del 12 agosto 2002 citata in Cocchi/Trezzini, Appendice 2000/2004, 2005, m. 6 ad art. 9). 4.2 Ora, diversamente da quanto lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 4 n. 2.1), l’attore ha chiesto la perizia giudiziaria per determinare il valore commerciale del fondo (verbale d’udienza 23 febbraio 2010, pag. 3) che il Pretore ha appunto ammesso (ordinanza 29 marzo 2010).