Arbitrario dipartirsi invece da un dato stabilito nel 2012, comprendente anche l’incremento di valore del fondo nei tre anni precedenti (reclamo, pag. 5 n. 2.3). 4.1 Per l’art. 9 CPC-TI il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. E se l’attore non precisa il valore, o se il convenuto lo contesta, il giudice lo determina mediante ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze (art. 13 CPC-TI). In mancanza di indicazioni il valore di stima può assurgere a valore minimo di un immobile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 9).