c cifra 2 LOG. Visto che la controversia in esame è retta dalla procedura ordinaria (art. 165 CPC-TI), il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC) come per la risposta (art. 322 cpv. 2 CPC). Il giudizio impugnato 29 gennaio 2014 è giunto al convenuto l’indomani. Rimesso alla posta lunedì 3 marzo 2014, il gravame è tempestivo per l’art. 142 cpv. 3 CPC e da questo punto di vista ammissibile. Parimenti vale per le osservazioni 23 ottobre 2014, il reclamo – notificato il 19 settembre 2014 – essendo pervenuto all’attore il giorno 23 settembre.