L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Non trattandosi in concreto di una decisione ordinatoria processuale bensì finale, la trattazione del reclamo non rientra nella competenza della terza Camera civile, la quale nondimeno lo evade in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.