Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero. 2. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).