Egli considera che il valore litigioso determinante debba corrispondere alla stima ufficiale dell’immobile il giorno di invio della petizione. Per lo scioglimento la tassa di giustizia andava inoltre ridotta a fr. 2'500.– e le ripetibili a fr. 800.–. La tassa di giustizia per i modi di divisione doveva invece essere ricondotta a fr. 7'500.– massimi. CO 1 chiede in via principale di respingere il reclamo. In via subordinata avversa la riforma nel senso che le ripetibili dell’azione di scioglimento sono ridotte al massimo a fr. 5'555.–. Considerando in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv.