1 e 651 cpv. 2 CC) dalle azioni principale e riconvenzionale di contribuzione a spese e oneri (art. 649 cpv. 2 CC), e dichiarato chiusa l’istruttoria per le cause di scioglimento e divisione. Con conclusioni scritte 6 agosto 2013 CO 1 ha ribadito le sue pretese. RE 1 è rimasto silente. C. Con decisione 29 gennaio 2014 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha pronunciato lo scioglimento della comproprietà in essere fra CO 1 e RE 1 e ne ha regolato le modalità di divisione, da farsi mediante vendita all'asta fra i comproprietari. La tassa di giustizia di fr.