{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-32_2015-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=137013&nX40_KEY=4710933&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70367765b1ff53e3d367379e32f7d40f"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2014.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.01.2015 13.2014.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di spese giudiziarie. Potere di appezzamento. Causa concernenti beni immobili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 03:40:53", "Checksum": "5e2c38c9d08be0ae2e5577dc043eddc2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.01.2015 13.2014.32\nRegesto:\nReclamo in materia di spese giudiziarie. Potere di appezzamento. Causa concernenti beni immobili\n\n\nInvero, e tutto ben ponderato, la cifra non appare nemmeno sproporzionata nel senso dell’art. 13 Rtar. Certo il convenuto ha precisato che “pur osservando che la cessazione della comproprietà in questo momento non è verosimilmente nell’interesse delle parti, non si oppone allo scioglimento della comproprietà” evidenziando nondimeno che era stata “voluta da CO 1” (risposta con domanda riconvenzionale, pag. 3, pag. 19 n. 13, pag. 21 n. 1.1). Il reclamante ha parimenti dato ampio spazio alle vicissitudini familiari e ai rapporti conflittuali entro cui la comproprietà da sciogliere era sorta, contesto che a ben vedere non lo lasciava affatto indifferente, inducendo anche la controparte ad una puntuale presa di posizione. In proposito basta scorrere gli allegati di causa. Che poi, da questo punto di vista, la vertenza non abbia presentato particolari difficoltà giuridiche non ha reso meno laboriosa e articolata l’istruttoria. E pretendere che di ciò sia fatta semplicemente astrazione e che ai fini della sola azione di scioglimento l’onorario da corrispondere debba remunerare al massimo 2 o 3 ore di lavoro risulta a ben vedere pretestuoso. Infine, per confutare l’ipotesi di una fattispecie analoga ad una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà basti ricordare qui il vano tentativo dopo lo scambio degli allegati di risolvere bonalmente la controversia, a seguito di cui la causa, sospesa, era stata riattivata (act. VI). Una volta di più la censura, infondata, va così respinta.\n6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– (art. 14 LTG) sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Egli rifonderà all’attore un’adeguata indennità per ripetibili in conformità al Rtar.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 2014 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad CO 1 fr. 1'500.– di ripetibili.\n3. Notificazione:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}