{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-32_2015-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=137013&nX40_KEY=4921577&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70367765b1ff53e3d367379e32f7d40f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.01.2015 13.2014.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di spese giudiziarie. 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Per costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione risulta per finire censurabile per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).\n4. Il reclamante afferma che il Pretore si è a torto affidato alla perizia giudiziaria 28 marzo 2012 che accertava in fr. 719'400.– il valore venale della part. __________ RFD di __________ (reclamo, pag. 4 n. 2.2). Non avendo l’attore indicato un valore litigioso, il primo giudice doveva far capo al solo importo disponibile il 4 febbraio 2009, vale a dire la stima ufficiale del fondo (reclamo, pag. 4 n. 2.1). Arbitrario dipartirsi invece da un dato stabilito nel 2012, comprendente anche l’incremento di valore del fondo nei tre anni precedenti (reclamo, pag. 5 n. 2.3).\n4.1 Per l’art. 9 CPC-TI il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. E se l’attore non precisa il valore, o se il convenuto lo contesta, il giudice lo determina mediante ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze (art. 13 CPC-TI). In mancanza di indicazioni il valore di stima può assurgere a valore minimo di un immobile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 9). Ciò è segnatamente il caso – come risulta dalla prassi citata dal reclamante – quando le parti non indicano un valore venale e il Pretore nulla accerta al riguardo (ICCA inc. 11.2002.86 del 12 agosto 2002 citata in Cocchi/Trezzini, Appendice 2000/2004, 2005, m. 6 ad art. 9).\n4.2 Ora, diversamente da quanto lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 4 n. 2.1), l’attore ha chiesto la perizia giudiziaria per determinare il valore commerciale del fondo (verbale d’udienza 23 febbraio 2010, pag. 3) che il Pretore ha appunto ammesso (ordinanza 29 marzo 2010). Al riguardo nulla ha obiettato il convenuto (verbale d’udienza 23 febbraio 2010, pag. 1), aderendo anzi al quesito dell’attore (“Qual è il valore venale complessivo dell’immobile part. n. __________ RFD __________”: act. XVII pag. 3 n. 5 e act. XVIII, pag. 3 n. 5). Pacifico per entrambi quindi che il valore di stima ufficiale (peraltro del 2004) non fosse più attendibile. Il reclamante non si oppone del resto a che il piede d’asta per la vendita corrisponda a fr. 719'400.– (decisione impugnata, pag. 6 e 7). Peraltro, la perizia ha altresì tenuto conto di un correttivo per mediare l’indiscusso aumento di valore del fondo negli anni (referto peritale 28 marzo 2012, pag. 12). Non vi era così motivo affinché il calcolo degli oneri processuali dovesse prescindere dal valore venale di fr. 719'400.– (per la divisione) e da fr. 539'000.– (3/4 di fr. 719'400.– per lo scioglimento) (decisione impugnata, pag. 5 in basso). Le spese processuali fissate dal Pretore meritano così conferma. Infondato, il reclamo va quindi respinto.\n5. Il reclamante contesta l’importo di fr. 10'000.– per ripetibili posto a suo carico dal Pretore limitatamente all’azione di scioglimento, e chiede di ridurlo a fr. 800.– (reclamo, pag. 6 n. 3.1 e 3.5). Il calcolo non può dipendere dal solo valore litigioso, oltretutto contestato (reclamo, pag. 7 n. 3.2). Esso deve bensì essere commisurato alle effettive prestazioni svolte dal legale dell’attore e che, avendo il reclamante aderito allo scioglimento, potevano avere richiesto tutt’al più 2 o 3 ore (reclamo, pag. 8 n. 3.3). Di fatto era come se fosse stata introdotta una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà (reclamo, pag. 9 n. 3.4).\n5.1 Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar) in pratiche con valore determinato o determinabile tra fr. 500'000.– e 1 Mio, le ripetibili corrispondono ad un tasso dal 4% al 6%. Per l’art. 13 cpv. 1 Rtar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.\n5.2 Già si è detto sul valore del fondo in comproprietà (sopra, consid. 4.2). Ai fini dell’azione di scioglimento resta così determinante la cifra di fr. 539'000.– per il calcolo delle ripetibili da versare all’attore. Ciò posto, al tasso minimo del 4% le ripetibili assommerebbero a fr. 21'560.–. Di modo che, al riguardo, un importo di fr. 10'000.– non può affatto dirsi frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento da parte del Pretore."}