{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-32_2015-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=137013&nX40_KEY=4921577&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70367765b1ff53e3d367379e32f7d40f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.01.2015 13.2014.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di spese giudiziarie. 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OA.2010.814 (scioglimento e divisione di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 febbraio 2009 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 3 marzo 2014 di RE 1 proposto avverso la decisione 29 gennaio 2014 del Pretore aggiunto limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3 sulle spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 4 febbraio 2009 CO 1 ha convenuto in giudizio il fratello RE 1 chiedendo lo scioglimento della comproprietà, detenuta in ragione di 3/4 rispettivamente 1/4, sulla part. n. __________ RFD di __________, tramite vendita ai pubblici incanti, e la rifusione di fr. 14'280.70 oltre interessi. RE 1 non si è opposto allo scioglimento, postulando che avvenisse mediante licitazione tra comproprietari, opponendosi alla pretesa creditoria. Con azione riconvenzionale egli ha poi rivendicato fr. 55'763.99, richiesta parzialmente avversata dall’attore. Le parti hanno in sostanza confermato le proprie antitetiche posizioni anche nel successivo scambio di allegati.\nB. All’udienza preliminare del 23 febbraio 2013 le parti hanno notificato i propri mezzi di prova. CO 1 ha fra l’altro chiesto la perizia per determinare il valore commerciale dell’immobile, ammessa con ordinanza 29 marzo 2010. Il referto peritale 28 marzo 2012 ha stabilito in fr. 719'400.– il valore venale complessivo del fondo part. __________ RFD __________.\nCon ordinanza 12 giugno 2013 il Pretore aggiunto ha disgiunto le cause di scioglimento e divisione della comproprietà (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC) dalle azioni principale e riconvenzionale di contribuzione a spese e oneri (art. 649 cpv. 2 CC), e dichiarato chiusa l’istruttoria per le cause di scioglimento e divisione. Con conclusioni scritte 6 agosto 2013 CO 1 ha ribadito le sue pretese. RE 1 è rimasto silente.\nC. Con decisione 29 gennaio 2014 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha pronunciato lo scioglimento della comproprietà in essere fra CO 1 e RE 1 e ne ha regolato le modalità di divisione, da farsi mediante vendita all'asta fra i comproprietari. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– e le spese dovute per l’azione di scioglimento sono state poste a carico del convenuto obbligato a rifondere all’attore fr. 10'000.– per ripetibili (dispositivo n. 2). La tassa di giustizia di fr. 15'000.– e le relative spese (inclusi fr. 1'572.20 di spese per la perizia) per l’azione di divisione sono state ripartite a metà, compensando le ripetibili (dispositivo n. 3).\nD. Con reclamo 3 marzo 2014 RE 1 insorge contro questa decisione limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3. Egli considera che il valore litigioso determinante debba corrispondere alla stima ufficiale dell’immobile il giorno di invio della petizione. Per lo scioglimento la tassa di giustizia andava inoltre ridotta a fr. 2'500.– e le ripetibili a fr. 800.–. La tassa di giustizia per i modi di divisione doveva invece essere ricondotta a fr. 7'500.– massimi.\nCO 1 chiede in via principale di respingere il reclamo. In via subordinata avversa la riforma nel senso che le ripetibili dell’azione di scioglimento sono ridotte al massimo a fr. 5'555.–.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. L’azione di scioglimento e divisione di comproprietà essendo stata avviata il 4 febbraio 2009, al procedimento torna applicabile il CPC-TI.\nL’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non si applica solo alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali e a quelle oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424 consid. 2.3.2; Domej in Oberhammer/Domej/Haas, KUKO ZPO, 2a ed., 2014, n. 3 ad art. 405). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.\n2. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Non trattandosi in concreto di una decisione ordinatoria processuale bensì finale, la trattazione del reclamo non rientra nella competenza della terza Camera civile, la quale nondimeno lo evade in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. Visto che la controversia in esame è retta dalla procedura ordinaria (art. 165 CPC-TI), il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC) come per la risposta (art. 322 cpv. 2 CPC)."}