– e sono poste a carico dell’associazione RE 1. Non si assegnano ripetibili, le parti non essendo state invitate a presentare osservazioni. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il “reclamo” 21 gennaio 2014 dell’associazione RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità o ripetibili. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 21 gennaio 2014 alle parti): | | – ; – ; – . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.