Gioverà qui ricordare in proposito che, trattandosi di una norma di diritto federale, comunque sia la costituzionalità della stessa non può essere sindacata da questo tribunale. Nella misura in cui la pretesa violazione della costituzione deriverebbe dal diritto cantonale, mal si vede come possa essere considerato lesivo del diritto costituzionale della libertà economica il risultato a cui è giunto il primo giudice che, con la sua – peraltro corretta – interpretazione dell’art. 12 LACPC, ha ritenuto che il legislatore cantonale non ha voluto derogare ai limiti imposti dal diritto federale nella misura pretesa dalla reclamante.