7) che con l’art. 68 CPC il legislatore federale ha limitato la rappresentanza professionale in giudizio agli avvocati (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC), lasciando però ai Cantoni la possibilità di estendere siffatta rappresentanza ad altri rappresentanti professionali in certuni settori (art. 68 cpv. 2 lett. b, c e d). La norma che la reclamante sostiene violare la costituzione è quindi, semmai, l’art. 68 CPC, che ha introdotto le restrizioni di cui trattasi. Gioverà qui ricordare in proposito che, trattandosi di una norma di diritto federale, comunque sia la costituzionalità della stessa non può essere sindacata da questo tribunale.