Pure in ambito LEF il Cantone Ticino ha disciplinato la rappresentanza sulla scorta degli artt. 27 LEF e 68 cpv. 2 lett. c CPC. In applicazione degli art. 3 e 6 della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), l’attività di consulenza e rappresentanza di creditori, dei debitori e dei terzi nell’ambito della legge sull’esecuzione e sui fallimenti, incasso crediti e risanamento di situazioni debitorie può, infatti, essere svolta solo da persone giuridiche, società di persone e ditte individuali solo se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato che svolge la propria attività professionale nell’azienda ed ha il diritto di firma iscritto nel registro di commercio.