Di transenna si rileva che quanto fatto nell’ambito della locazione è peraltro in linea con le soluzioni adottate in altri settori dove il legislatore ticinese ha disciplinato la rappresentanza processuale negli ambiti in cui il diritto federale gli ha riservato questa facoltà, limitandola a rappresentanti professionalmente qualificati. Così, nella LACPC è stato ripreso il contenuto dell’art. 64a CPC-TI, dove le “associazioni professionali o di categoria” ammesse a rappresentare una parte in una causa avente per oggetto una controversia derivante dal contratto di lavoro, erano solo le associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dell’art. 356 CO, che possono essere parte ad