ammessa dal diritto cantonale allora in vigore (Rapporto n. 6313R del 9 giugno 2010 sul messaggio del 22 dicembre 2009 concernente l’adeguamen-to della legislazione cantonale all’introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 30 ad art. 12). La possibilità di ammettere qualsivoglia associazione professionale o di categoria non è per contro mai neppure stata ventilata. Così stando le cose, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di aver applicato in modo errato il diritto, quanto fatto corrispondendo alla volontà del legislatore.