Nel Canton Ticino, il legislatore cantonale ha disciplinato la rappresentanza processuale nell’art. 12 cpv. 1 lett. a LACPC, norma che, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), ha disciplinato la rappresentanza processuale professionale, estendendola a) in materia di contratto di locazione e d’affitto ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati e agli amministratori d’immobili oggetto della lite o loro impiegati;