e pag. 5 n. 14b) il reclamo è manifestamente infondato. L’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC dispone infatti che legittimati alla rappresentanza professionale dinanzi ai tribunali svizzeri sono solo gli avvocati. Sono poi i cantoni che, facendo uso della facoltà loro concessa dalla lettera d dell’art. 68 cpv. 2 CPC, possono estendere siffatta legittimazione limitatamente ai settori della locazione e del lavoro. 7.1 Nel Canton Ticino, il legislatore cantonale ha disciplinato la rappresentanza processuale nell’art. 12 cpv.