Il primo giudice ha poi constatato che RE 1 era stata costituita il 22 ottobre 2013, sicché non adempiva ai requisiti di legge e, di conseguenza, non poteva patrocinare in giudizio. Nondimeno egli non ha dichiarato inammissibile l’azione, assegnando all’attrice un termine per sanare il difetto. 6.