d CPC ha negato la capacità di RE 1 a rappresentare in giudizio AT 1 nell’ambito della procedura semplificata ai sensi degli art. 243 segg. CPC in quanto l’associazione in questione non poteva essere considerata un’associazione di categoria secondo l’art. 12 LACPC autorizzata a sottoscrivere contratti-quadro in materia di locazione e d’affitto. Nel contempo il primo giudice ha assegnato un termine di 10 giorni all’attrice affinché proponesse un nuovo esemplare della petizione sottoscritto personalmente o da persona legittimata a rappresentarla.