Trattato quale reclamo, lo scritto in questione è stato trasmesso per competenza a questa Camera che, il 20 dicembre 2013, ha emesso un giudizio di inammissibilità del gravame (inc. n. 13.2013.111) perché non era stato addotto e neppure reso verosimile che l’atto istruttorio disposto dal primo giudice comportasse il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, presupposto per poter entrare nel merito del gravame (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). C. Con decisione 14 gennaio 2014 il Pretore aggiunto, richiamato l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC ha negato la capacità di RE 1 a rappresentare in giudizio AT 1 nell’ambito della procedura semplificata ai sensi degli art. 243 segg.