{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-12_2014-05-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118106&nX40_KEY=4921594&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f73cfd2c89e470534366fd65196bf04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.05.2014 13.2014.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Locazione. 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L’interessata rimprovera poi al Pretore aggiunto di avere tratto la sua conclusione dando affidamento all’opinione espressa da un unico autore, conclusione lesiva della Costituzione svizzera segnatamente della libertà economica (art. 27) soggetta a restrizioni solo se espressamente previste nella costituzione medesima (art. 94), dolendosi del monopolio riconosciuto e garantito nel Canton Ticino all’Associazione __________, l’unica autorizzata finora alla rappresentanza professionale qualificata.\n7. La rappresentanza professionale in giudizio è disciplinata dal CPC, il cui art. 68 cpv. 2 lett. d stabilisce che dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro possono segnatamente intervenire dei rappresentanti professionalmente qualificati se il diritto cantonale lo prevede. Il legislatore cantonale gode quindi di competenza esclusiva in quest’ambito (Domej, op. cit., n. 9 ad art. 68; Staehelin/ Schweizer, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 15 e 23 ad art. 68; Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 21 seg. ad art. 68; Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, Band I, 2012, n. 9c ad art. 68).\nNella misura in cui la reclamante sostiene che questa norma legittimi, in modo indistinto e generalizzato, i rappresentanti di qualsiasi associazione di inquilini a rappresentare professionalmente in giudizio i propri affiliati in controversie riguardanti i contratti di locazione (reclamo, pag. 2 n. 6 seg. e pag. 5 n. 14b) il reclamo è manifestamente infondato. L’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC dispone infatti che legittimati alla rappresentanza professionale dinanzi ai tribunali svizzeri sono solo gli avvocati. Sono poi i cantoni che, facendo uso della facoltà loro concessa dalla lettera d dell’art. 68 cpv. 2 CPC, possono estendere siffatta legittimazione limitatamente ai settori della locazione e del lavoro.\n7.1 Nel Canton Ticino, il legislatore cantonale ha disciplinato la rappresentanza processuale nell’art. 12 cpv. 1 lett. a LACPC, norma che, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), ha disciplinato la rappresentanza processuale professionale, estendendola\na) in materia di contratto di locazione e d’affitto ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati e agli amministratori d’immobili oggetto della lite o loro impiegati;\nb) in materia di contratto di lavoro, ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati.\nIn materia di locazione, la Commissione della legislazione ha ritenuto assodato che la rappresentanza in giudizio era da riconoscere alle associazioni professionali o di categoria che adempiono i requisiti per la stipulazione di un contratto-quadro di locazione ai sensi della legge federale del 23 giugno 1995 sui contratti- quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale, mentre era in dubbio se ammettere anche i sindacati. Ha quindi deciso di estendere anche a questi ultimi la facoltà di rappresentare in giudizio, onde consentire agli inquilini di continuare ad avvalersi della loro assistenza anche nelle procedure in materia di locazione e di affitto, possibilità già ammessa dal diritto cantonale allora in vigore (Rapporto n. 6313R del 9 giugno 2010 sul messaggio del 22 dicembre 2009 concernente l’adeguamen-to della legislazione cantonale all’introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 30 ad art. 12). La possibilità di ammettere qualsivoglia associazione professionale o di categoria non è per contro mai neppure stata ventilata.\nCosì stando le cose, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di aver applicato in modo errato il diritto, quanto fatto corrispondendo alla volontà del legislatore.\n8. Di transenna si rileva che quanto fatto nell’ambito della locazione è peraltro in linea con le soluzioni adottate in altri settori dove il legislatore ticinese ha disciplinato la rappresentanza processuale negli ambiti in cui il diritto federale gli ha riservato questa facoltà, limitandola a rappresentanti professionalmente qualificati. Così, nella LACPC è stato ripreso il contenuto dell’art. 64a CPC-TI, dove le “associazioni professionali o di categoria” ammesse a rappresentare una parte in una causa avente per oggetto una controversia derivante dal contratto di lavoro, erano solo le associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dell’art. 356 CO, che possono essere parte ad un contratto collettivo (sentenza II CCA inc. n. 12. 2005.219 del 14 marzo 2006, confermata dal Tribunale federale con la sentenza 4P.101/ 2006 del 24 ottobre 2006)."}