{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-12_2014-05-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118106&nX40_KEY=4921594&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f73cfd2c89e470534366fd65196bf04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.05.2014 13.2014.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Locazione. 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Ne va diversamente quando, come nel caso concreto, l’esame pregiudiziale di un presupposto processuale attinente ad un singolo aspetto del procedimento si traduce in una decisione che non pone fine alla lite, la quale ha natura di una decisione incidentale (“Zwischenentscheid”) giusta l’art. 237 CPC (Domej, op. cit., n. 6 ad art. 59; Zürcher, op. cit., n. 27 ad art. 60; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 198 segg. ad art. 60, pag. 1053 ad art. 237), segnatamente un “Prozesszwischenentscheid” (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 28 ad art. 308), come tale impugnabile a titolo indipendente (cpv. 2). Ci si potrebbe invero chiedere se quando, come fatto nel caso concreto, il giudice nega al rappresentante di una parte la capacità di rappresentare in giudizio, nei confronti del rappresentante la decisione non sia da considerare finale. La questione non riveste comunque particolare importanza in questa sede e può rimanere aperta.\n4. Le decisioni finali e incidentali di prima istanza sono impugnabili con appello giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC rispettivamente con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC (Reetz/Theiler, op. cit., n. 8 e 25 ad art. 308). Quelle pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò sarebbe il caso in concreto, giacché l’azione dell’attrice chiede di annullare la disdetta, data il 31 agosto 2013 e con effetto al 30 novembre 2014 (doc. Q), di un contratto di locazione di durata indeterminata per un locale ad uso commerciale avente una pigione mensile di fr. 650.– (doc. B pag. 1, I1, J). In effetti, ritenuta la scadenza fissata al 30 novembre di ogni anno, il valore di causa si attesta a fr. 17'550.– (fr. 650.– x 27 mesi), importo complessivo ancora dovuto fino al 30 novembre 2015, prossimo termine di disdetta (Trezzini, op. cit., pag. 380 ad art. 92). Così stando le cose, è discutibile la competenza della terza Camera civile a occuparsi del gravame in oggetto, ma la stessa se ne occupa in applicazione dell’art. 48c cifra 2 LOG. Il fatto che il gravame sia intitolato “reclamo” non è di pregiudizio alla ricorrente, con l’appello che si limita a censurare un’errata applicazione del diritto (reclamo, pag. 5 seg.), senza contestare l’accertamento dei fatti.\nLa questione essendo trattata in procedura semplificata il termine per impugnare la decisione è di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e art. 321 cpv. 1 CPC). Ciò detto, la decisione 14 gennaio 2014 essendo pervenuta all’attrice l’indomani, il gravame, rimesso alla posta il 21 gennaio 2014, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n5. Il Pretore aggiunto ha dapprima accertato che non v’è contestazione sul fatto che RE 1 abbia agito quale rappresentante dell’attrice a titolo professionale in un procedimento giudiziario di locazione e d’affitto. Ha in seguito rilevato che la rappresentanza processuale professionale può essere riconosciuta solo a rappresentanti o impiegati di associazioni di categoria che adempiono ai requisiti per la sottoscrizione di un contratto-quadro di locazione ai sensi della Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale del 23 giugno 1995 (RS 221.213.15) e che, giusta l’art. 3 cpv. 2 della medesima legge, quali associazioni di categoria sono da considerare le associazioni e organizzazioni che secondo i loro statuti perseguono da almeno dieci anni l’obiettivo principale di tutelare locatori o locatari (lett. a), rispettivamente rappresentano almeno il 5% dei locatari o locatori del campo di applicazione o i cui membri hanno concluso direttamente o indirettamente almeno il 10% dei contratti individuali di locazione (lett. b). Il primo giudice ha poi constatato che RE 1 era stata costituita il 22 ottobre 2013, sicché non adempiva ai requisiti di legge e, di conseguenza, non poteva patrocinare in giudizio. Nondimeno egli non ha dichiarato inammissibile l’azione, assegnando all’attrice un termine per sanare il difetto.\n6. Giova dapprima rilevare che la reclamante non censura gli accertamenti di fatto del primo giudice, e nemmeno sostiene di adempiere ai requisiti di legge imposti alle associazioni e organizzazioni riconosciute giusta l’art. 3 della Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale del 23 giugno 1995, sicché non è necessario soffermarsi su tali questioni."}