{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-12_2014-05-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118106&nX40_KEY=4921594&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f73cfd2c89e470534366fd65196bf04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.05.2014 13.2014.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Locazione. 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SE.2013.54 (controversia in materia di locazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 5 dicembre 2013 da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 21 gennaio 2014 presentato dall’associazione RE 1 contro la decisione 14 gennaio 2014 con la quale il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città le ha negato la legittimazione a rappresentare in giudizio AT 1;\nritenuto\nin fatto: A. Entro il termine di 30 giorni assegnatole con autorizzazione ad agire 12 novembre 2013 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, con petizione 5 dicembre 2013 AT 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo in via principale di annullare la disdetta 31 ottobre 2013 del contratto di locazione di un locale ad uso commerciale, situato a __________, con effetto a decorrere dal 30 novembre 2014, e in via subordinata la protrazione del contratto per quattro anni.\nB. L’attrice essendosi costituita in giudizio tramite l’associazione per la protezione degli inquilini denominata RE 1, con ordinanza 10 dicembre 2013 il Pretore aggiunto ha disposto la verifica della legittimazione dell’associazione in questione a fungere da rappresentante processuale giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Con scritto 16 dicembre 2013 RE 1 ha contestato questi accertamenti, trasmettendo nondimeno i propri statuti e ribadendo il suo ruolo di rappresentante professionale. Trattato quale reclamo, lo scritto in questione è stato trasmesso per competenza a questa Camera che, il 20 dicembre 2013, ha emesso un giudizio di inammissibilità del gravame (inc. n. 13.2013.111) perché non era stato addotto e neppure reso verosimile che l’atto istruttorio disposto dal primo giudice comportasse il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, presupposto per poter entrare nel merito del gravame (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).\nC. Con decisione 14 gennaio 2014 il Pretore aggiunto, richiamato l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC ha negato la capacità di RE 1 a rappresentare in giudizio AT 1 nell’ambito della procedura semplificata ai sensi degli art. 243 segg. CPC in quanto l’associazione in questione non poteva essere considerata un’associazione di categoria secondo l’art. 12 LACPC autorizzata a sottoscrivere contratti-quadro in materia di locazione e d’affitto. Nel contempo il primo giudice ha assegnato un termine di 10 giorni all’attrice affinché proponesse un nuovo esemplare della petizione sottoscritto personalmente o da persona legittimata a rappresentarla.\nD. Con reclamo 21 gennaio 2014 RE 1 insorge contro la citata decisione chiedendone, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per evasione.\nLa richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale di questa Camera datato 22 gennaio 2014.\nL’attrice e il convenuto non sono stati invitati a presentare osservazioni.\nConsiderato\nin diritto: 1. La causa in esame, promossa da AT 1, è attinente ad una controversia in materia di locazione e d’affitto giusta l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC retta quindi dalla procedura semplificata.\n2. La decisione impugnata nega a RE 1 la legittimazione a rappresentare l’attrice e assegna a quest’ultima un termine di 10 giorni per proporre personalmente la petizione oppure per rivolgersi ad un nuovo rappresentante professionale autorizzato ad agire in giudizio. Il reclamo è presentato dall’“associazione RE 1 domiciliata a __________ rappresentata dal suo segretario __________” (pag. 1), senza che sia fatto riferimento di sorta all’attrice. Insorgente è quindi RE 1, che non è parte in causa, ciò che impone di esaminare preliminarmente se essa abbia un interesse e la legittimazione ad impugnare la decisione in questione. L’interesse è da riconoscere, considerato che il terzo formalmente non parte ad un procedimento – quale è RE 1 – è in effetti legittimato a far uso dei mezzi di ricorso ogni qual volta una decisione lede direttamente i suoi diritti. Ciò è il caso quando una persona è impedita a partecipare ad un procedimento giudiziario (Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 35 seg. ad “Vorbemerkungen zu den Art. 308-318”; Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar, Basilea 2013, n. 65, 74 segg. e 76 ad “Vor Art. 308 ff.”) laddove, come nella controversia che ci occupa, RE 1 era stata debitamente autorizzata dall’attrice “ad agire in ogni procedura giudiziaria” (doc. A nel mezzo) giusta l’art. 68 cpv. 3 CPC (Kunz, op. cit., n. 55 ad art. 311).\n3. Il giudice esamina d’ufficio l’esistenza dei presupposti processuali (art. 60 CPC). L’elenco di tali presupposti è contenuto nell’art. 59 CPC, che non è però esaustivo, come risulta in modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 15 ad art. 59; Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 9 ad art. 59; Zingg, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 59 CPC). Seppure non menzionata esplicitamente nella citata norma, anche la validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale."}