Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 25 novembre 2014 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 5 della decisione 17 novembre 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. n. CA.2014.45) è annullato e riformato come segue: “5. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- di questa decisione sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.” 2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà a RE 1 fr. 500.- di ripetibili. 3. Notificazione: