Per quanto concerne le ripetibili, l'importo di fr. 1'000.- chiesto dalla reclamante appare corretto e può essere confermato. 7. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta gli art. 13 e 14 LTG, nel caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla reclamante congrue ripetibili. Per i quali motivi, pronuncia: