del 28 luglio 2011). 6. Per i motivi che precedono, l'opinione del primo giudice che ha considerato soccombente la convenuta per il fatto che essa si era inizialmente opposta all'istanza, ponendo di conseguenza a suo carico una parte delle spese e delle ripetibili, non può essere seguita, il principio della soccombenza non trovando applicazione (DTF 140 III 30), le spese giudiziarie sorte in quel contesto sono da porre a carico della parte istante. Decidendo diversamente il primo giudice ha violato il diritto. La decisione va quindi annullata e riformata come chiesto dalla reclamante. Per quanto concerne le ripetibili, l'importo di fr.