– da versare alla controparte. A mente della reclamante, nell'ambito dell'assunzione di una prova a titolo cautelare non sono applicabili i principi di ripartizione delle spese giudiziarie stabiliti dall'art. 106 CPC, le spese giudiziarie essendo da porre a carico della parte richiedente, la quale ne potrà poi chiedere la rifusione in un'eventuale causa di merito. 5.