Poiché la decisione è pervenuta alla convenuta il 18 novembre 2014, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 25 novembre 2014, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. 3. Per l'art. 320 CPC, con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 4. In concreto RE 1 contesta la decisione nella misura in cui sono state poste a suo carico una parte della tassa di giustizia e l'indennità per ripetibili di fr. 1'000.– da versare alla controparte.