4 CPC). Di conseguenza, una decisione - come quella impugnata - che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e ordina l’assunzione di una perizia nell’ambito di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG), ciò anche se l'impugnativa concerne solo le spese. 2. Poiché la decisione è pervenuta alla convenuta il 18 novembre 2014, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 25 novembre 2014, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. 3.