In particolare, nel caso di allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito - come nella presente fattispecie - il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga al termine o trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito; inoltre il giudice deve dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC).