{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-108_2015-01-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131172&nX40_KEY=4921638&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f781d90875b3ec3be3bc5d103620f47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.01.2015 13.2014.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La decisione che dispone l'assunzione in via cautelare di una prova, dovendosi ancora procedere all'amministrazione della prova medesima, è una disposizione ordinatoria processuale giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. 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Nell'ambito dell'assunzione di una prova a titolo cautelare non vi sono di regola né una parte vincente né una parte soccombente (DTF 139 III 33), ciò considerato che la procedura è fatta in vista di un'eventuale causa di merito, nell'ambito della quale sarà poi da decidere quale parte sarà soccombente in relazione a una determinata pretesa. Per quanto riguarda l'attribuzione delle spese, va rilevato che l'assunzione di una prova in via cautelare è nell'interesse di chi la chiede, poiché gli dà la possibilità di assicurare un mezzo di prova la cui assunzione potrebbe essere in pericolo, ma anche di valutare le possibilità di successo di una futura causa di merito. Con l'istanza di assunzione di prove in via cautelare la parte convenuta è invece costretta in un procedimento ancor prima che nei suoi confronti sia stata iniziata una causa. In siffatta situazione, stante la sua potenziale posizione di convenuta, è pertanto da riconoscerle la facoltà di difendersi dalla richiesta di assunzione di prove in via cautelare, senza che essa sia esposta anche al rischio dei costi che ciò comporta. Laddove l'azione di merito non è ancora pendente è quindi la parte che ha chiesto l'assunzione di prove in via cautelare che deve farsi carico delle spese processuali e dell’obbligo di versare eventuali ripetibili alla controparte (DTF 140 III 30 consid. 3.3 e 3.4; III CCA 7.10.2014 inc. 13.2014.29 Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 104;), quest’ultima non potendo già a questo stadio essere considerata soccombente giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 30 consid. 3.5 e 3.6). L'istante ha comunque la possibilità di rimettere in discussione la ripartizione di queste spese giudiziarie nell'ambito del processo di merito, qualora, per finire, dovesse risultare vincente nel medesimo (DTF 140 III 30 consid.3.5; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104). In assenza una tempestiva azione di merito, il dispositivo sulle spese dell’assetto cautelare assumerebbe invece carattere definitivo (Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 104). In tal senso andavano del resto già dottrina e giurisprudenza sviluppate vigente il codice di procedura civile cantonale, e confermate da questa Camera anche con riferimento all’applicazione del codice processuale svizzero (per un riassunto con riferimenti: IIICCA inc. 13.2011.37 del 28 luglio 2011).\n6. Per i motivi che precedono, l'opinione del primo giudice che ha considerato soccombente la convenuta per il fatto che essa si era inizialmente opposta all'istanza, ponendo di conseguenza a suo carico una parte delle spese e delle ripetibili, non può essere seguita, il principio della soccombenza non trovando applicazione (DTF 140 III 30), le spese giudiziarie sorte in quel contesto sono da porre a carico della parte istante. Decidendo diversamente il primo giudice ha violato il diritto. La decisione va quindi annullata e riformata come chiesto dalla reclamante. Per quanto concerne le ripetibili, l'importo di fr. 1'000.- chiesto dalla reclamante appare corretto e può essere confermato.\n7. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta gli art. 13 e 14 LTG, nel caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla reclamante congrue ripetibili.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 25 novembre 2014 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 5 della decisione 17 novembre 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. n. CA.2014.45) è annullato e riformato come segue:\n“5. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- di questa decisione sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.”\n2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà a RE 1 fr. 500.- di ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}