{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-108_2015-01-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131172&nX40_KEY=4921638&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f781d90875b3ec3be3bc5d103620f47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.01.2015 13.2014.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La decisione che dispone l'assunzione in via cautelare di una prova, dovendosi ancora procedere all'amministrazione della prova medesima, è una disposizione ordinatoria processuale giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. 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CA.2014.45 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 settembre 2014 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 25 novembre 2014 di RE 1 contro la decisione 17 novembre 2014 del Pretore aggiunto;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza cautelare 10 settembre 2014 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 avanti il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo l’assunzione a titolo cautelare di una perizia volta ad accertare le cause delle infiltrazioni d'acqua nel proprio appartamento, i lavori necessari per la loro eliminazione con i relativi costi e il minor valore dell'appartamento.\nCon osservazioni 20 settembre 2014 la convenuta si è opposta all'istanza, alla quale ha però successivamente aderito in sede di duplica, opponendosi nondimeno ad alcuni quesiti peritali.\nB. Con decisione 17 novembre 2014 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e i relativi quesiti, ad eccezione della domanda n. 10. Ha poi posto le spese processuali di fr. 800.- a carico dell'istante in ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ alla convenuta alla quale ha altresì imposto il versamento di fr. 1'000.- di ripetibili a favore della controparte.\nC. Con reclamo 25 novembre 2014 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone la riforma nel senso di porre gli oneri processuali interamente a carico dell'istante.\nCon osservazioni 15 dicembre 2014 CO 1 ha postulato la reiezione del gravame.\nConsiderato\nin diritto: 1. L'art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente unicamente mediante reclamo. La decisione impugnata è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, al quale si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Dinanzi a una decisione pronunciata su istanza di assunzione di prove a titolo cautelare occorre esaminare di che tipo di decisione si tratta, al fine di determinare la Camera competente a occuparsi dell'impugnativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2), la decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura. Come tale è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC, impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). Per contro, la decisione che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare non pone invece giocoforza fine alla procedura, perché è ancora necessario amministrare la prova in questione. In particolare, nel caso di allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito - come nella presente fattispecie - il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga al termine o trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito; inoltre il giudice deve dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza, una decisione - come quella impugnata - che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e ordina l’assunzione di una perizia nell’ambito di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG), ciò anche se l'impugnativa concerne solo le spese.\n2. Poiché la decisione è pervenuta alla convenuta il 18 novembre 2014, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 25 novembre 2014, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n3. Per l'art. 320 CPC, con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n4. In concreto RE 1 contesta la decisione nella misura in cui sono state poste a suo carico una parte della tassa di giustizia e l'indennità per ripetibili di fr. 1'000.– da versare alla controparte. A mente della reclamante, nell'ambito dell'assunzione di una prova a titolo cautelare non sono applicabili i principi di ripartizione delle spese giudiziarie stabiliti dall'art. 106 CPC, le spese giudiziarie essendo da porre a carico della parte richiedente, la quale ne potrà poi chiedere la rifusione in un'eventuale causa di merito."}