500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente. Alla resistente vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). Per i quali motivi, richiamati in particolare gli arti. 104, 110, 117 e segg., 319 e 321 CPC e per le spese la LTG e il Rtar, pronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2014 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali in fr. 500.- sono poste a carico del reclamante, il quale inoltre rifonderà alla CO 1, fr. 750.- di ripetibili. 3. Notificazione: | | - ; - . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.