Ponendo il 95% delle spese a carico dell'attore il Pretore ha quindi abusato del suo potere d'apprezzamento. 5. In merito all'annullamento della delibera concernente la trattanda n. 5 (approvazione della nuova tabella dei millesimi per la ripartizione delle spese), il Pretore ha ammesso unicamente la contestazione relativa alla voce 313 (elettricità vani comuni), che ha considerato iniqua e quindi da correggere, respingendo per contro le contestazioni relative alle voci 312 (spese di riscaldamento), 315 (servizio di portineria), 317 (spese ascensore) e 324 (spese di manutenzione giardino). Il valore delle contestazioni è stato indicato dall'attore medesimo in fr.