Con la decisione impugnata, il Pretore, ha posto la tassa e le spese di giustizia a carico dell'attore nella misura del 95% condannandolo inoltre al pagamento di fr. 9'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Il reclamante contesta la ripartizione degli oneri processuali, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto caricarle solo in ragione di 1/4 a lui e per il resto alla convenuta, da condannare a versargli fr. 7'000.- di ripetibili parziali. Rileva che la domanda di causa che postulava l'annullamento delle delibere in merito alle trattande n. 5 e n. 7 e stata accolta limitatamente alla trattanda n. 5 e rigettata per la trattanda n. 7.