Poiché la sentenza impugnata è pervenuta all'attore l'8 ottobre 2014, gravame qui in esame, rimesso alla posta il 6 novembre 2014 , è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. 3. Giusta l’art. 148 CPC-TI - applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 404 CPC - il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv.