, 2010, art. 110, pag. 447). Considerato che la controversia in questione è retta dalla procedura ordinaria, il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). La trattazione dei reclami contro decisioni in materia di spese competerebbe nel caso in esame alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a) n. 8a LOG), ma se ne occupa la terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG; Poiché la sentenza impugnata è pervenuta all'attore l'8 ottobre 2014, gravame qui in esame, rimesso alla posta il 6 novembre 2014 , è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.