7'000.- di ripetibili parziali. Con osservazioni 16 dicembre 2014 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale del gravame. Considerato in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione di annullamento delle delibere assembleari essendo stata avviata il 16 dicembre 2009, al procedimento in esame torna applicabile il CPC-TI. Nondimeno, l'art. 405 cpv.